
Chi sta controllando il modello 730/2026 non deve fermarsi alla voce più conosciuta, cioè il mutuo acceso per comprare l’abitazione principale. La detrazione sugli interessi passivi può spettare anche in altre situazioni collegate alla casa, purché il contratto di mutuo, la destinazione dell’immobile e le date rispettino le condizioni previste. Il beneficio resta una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese ammesse, non un rimborso automatico uguale per tutti.
Nel calcolo non entrano soltanto gli interessi pagati alla banca nel 2025. Possono rientrare anche alcuni oneri accessori collegati al mutuo, come commissioni bancarie per l’intermediazione, oneri fiscali, spese di istruttoria, perizia tecnica, penalità per estinzione anticipata e spese notarili riferite al contratto di mutuo. Per i mutui in valuta diversa dall’euro possono rilevare anche le maggiori spese causate dal cambio. Il punto pratico è semplice: prima di confermare la dichiarazione, conviene verificare la certificazione della banca e non solo la rata mensile pagata.
Quando non riguarda solo l’acquisto
Il caso principale resta quello del mutuo ipotecario contratto per comprare l’immobile destinato ad abitazione principale. In questa ipotesi la detrazione si applica su una spesa massima di 4.000 euro l’anno. Per i mutui stipulati dopo il 1992 il limite è complessivo e va suddiviso tra gli intestatari; per quelli stipulati prima del 1993 il limite è riferito a ciascun intestatario. La detrazione spetta al contribuente che è insieme intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile, anche quando la casa è abitazione principale di un familiare.
C’è però una seconda area da controllare: i mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per acquistare immobili diversi dall’abitazione principale. Per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1990, la detrazione può riguardare anche immobili non abitativi, come negozi o uffici, e può valere anche per costruzione o ristrutturazione. Per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992, invece, il beneficio riguarda l’acquisto di immobili residenziali, anche non adibiti ad abitazione principale, a condizione che non siano locati.
Un’altra ipotesi riguarda i mutui contratti nel 1997 per finanziare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. In questo caso il limite massimo su cui calcolare il 19% è 2.582,28 euro. La regola è utile soprattutto a chi conserva documentazione di vecchi finanziamenti legati a lavori edilizi: il contratto deve essere stato stipulato proprio per sostenere quegli interventi e la spesa deve essere documentabile.
Righi e codici da controllare
Nel 730/2026 il dato non va sempre nello stesso punto. La differenza tra rigo E7 e righi da E8 a E10 è decisiva, perché segnala la finalità del mutuo e il codice corretto. In sintesi, le principali casistiche legate alla casa si leggono così:
| Tipo di mutuo | Dove indicarlo | Limite di spesa |
|---|---|---|
| Acquisto abitazione principale | E7, codici 7, 48, 57 | 4.000 euro |
| Altri immobili ante 1993 | E8-E10, codice 8 | 2.065,83 euro |
| Recupero edilizio 1997 | E8-E10, codice 9 | 2.582,28 euro |
| Costruzione abitazione principale | E8-E10, codici 10, 46, 55 | 2.582,28 euro |
Il dato più importante è che la detrazione massima cambia in base alla finalità. Sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, il 19% calcolato sul tetto di 4.000 euro porta a un beneficio massimo di 760 euro. Per costruzione o recupero edilizio, invece, il tetto è più basso: il 19% di 2.582,28 euro arriva a circa 490 euro. Non sono importi garantiti: valgono solo se gli interessi e gli oneri effettivamente pagati raggiungono quei limiti e se tutti i requisiti sono rispettati.
Per i mutui ipotecari destinati alla costruzione o alla ristrutturazione dell’abitazione principale, la casa deve essere quella in cui il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente. Il contratto di mutuo deve essere collegato ai lavori e, per le stipule più recenti, i codici distinguono il periodo: codice 10 per i contratti fino al 31 dicembre 2021, codice 46 per quelli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, codice 55 per quelli dal 1° gennaio 2025. Per l’acquisto dell’abitazione principale, nel rigo E7 si usano invece i codici 7, 48 e 57 con lo stesso criterio temporale.
Cosa fare prima di inviare
La dichiarazione precompilata può già contenere dati trasmessi dalla banca, ma questo non significa che siano sempre utilizzabili senza controllo. Se il mutuo ha più finalità, per esempio acquisto e ristrutturazione, gli importi vanno separati nei righi corretti. Se una parte del finanziamento è stata richiesta per liquidità, quella quota di interessi non va considerata detraibile.
- Controllare il contratto: deve risultare la finalità del mutuo, non solo l’importo finanziato.
- Verificare la certificazione della banca: interessi e oneri accessori devono riferirsi al 2025.
- Individuare il rigo giusto: E7 per acquisto abitazione principale, E8-E10 per le altre casistiche ammesse.
- Separare le quote: nei mutui con più finalità va indicata solo la parte detraibile.
- Conservare i documenti: contratto, quietanze, fatture e atti notarili servono in caso di controllo.
Il controllo più utile, quindi, è incrociare tre elementi: data del contratto, destinazione del mutuo e uso effettivo dell’immobile. Chi ha comprato la casa in cui vive guarda prima al rigo E7; chi ha un vecchio mutuo per altri immobili, un finanziamento del 1997 per lavori o un mutuo per costruire l’abitazione principale deve invece verificare i righi da E8 a E10. In caso di dubbio, meglio non modificare la precompilata a intuito: un Caf o un professionista può aiutare a evitare sia la perdita della detrazione sia l’inserimento di una spesa non ammessa.




